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Novità in tema di detrazioni

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 29 maggio 2025 fornisce chiarimenti sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in materia di:

  •  limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

Di seguito, si fornisce un’analisi dei principali commenti alle disposizioni.

1. Riordino delle detrazioni

Proseguendo il programma di attuazione della Legge delega di Riforma fiscale, la Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, introduce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni Irpef per i soggetti  con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. In particolare, viene introdotto un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: 

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Ripercorrendo la norma, la circolare ricorda, in primis, che l’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 16-ter del TUIR in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.

A tale riguardo, l’Agenzia ha precisato che occorre considerare anche i figli conviventi del coniuge deceduto, dal momento che la legge di bilancio ha incluso tali soggetti tra quelli per cui spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente previsto dalla norma, il contribuente deve fare riferimento ai figli presenti nel nucleo familiare nell’anno di sostenimento degli oneri e delle spese detraibili, rilevando nel computo tutti i figli a carico anche qualora il contribuente non benefici delle detrazioni previste dall’articolo 12 del Tuir, poiché per gli stessi percepisce l’Assegno unico e universale (Auu) o perché i figli hanno superato i requisiti di età previsti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

Tanto premesso, l’Agenzia fornisce, nel documento di prassi, una tabella riepilogativa dei massimali degli oneri e  delle spese detraibili ai sensi del nuovo articolo 16-ter del TUIR.

Reddito

 

Importo

base

Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione

 

 

Nessun figlio a carico (coefficiente 
0,5)

Un figlio a carico 
(coefficiente 
0,7)

Due figli
a carico 
(coefficiente
 0,85)

Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)

Superiore a 75.000 euro
fino a
100.000
Euro

14.000 euro

7.000 euro

9.800 euro

11.900 euro

14.000 euro

Oltre i 100.000 euro

8.000 euro

4.000 euro

5.600 euro

6.800 euro

8.000 euro


Viene inoltre precisato che, nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo così determinato, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative. 

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, sono escluse, per espressa previsione normativa, le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Inoltre, la circolare precisa che, ai fini del calcolo, non si deve tener conto delle spese per le quali sono previste detrazioni forfetarie.

Per le spese detraibili in più annualità, invece, ai fini del computo rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno, e in ogni caso sono esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Sono, infine, escluse dal computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Richiamando poi, la circolare n. 4/E del 2025, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)».

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le normative fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per determinare l’accesso a deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura (anche non tributari), si considera sempre il reddito effettivo, e non quello concordato.

L’Agenzia delle entrate ha, peraltro, precisato che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, oltre all’applicazione del nuovo comma 16-ter del Tuir, rimane ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 15 del Tuir, secondo cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro, ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.

Ne consegue, che i contribuenti, i quali percepiscono redditi oltre i 120mila euro, devono dapprima determinare l’ammontare massimo di oneri e spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-ter, calcolando su tale importo le relative detrazioni, e infine devono applicare la limitazione dell’articolo 15, comma 3-bis, individuando così la detrazione effettivamente spettante.

2. Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica

La circolare in esame ripercorre poi la norma che innalza, dal 1° gennaio 2025, da 800 a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, sono detraibili, ai fini Irpef, nella misura del 19%, per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.

3. Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate analizza le agevolazioni fiscali per i non vedenti nel caso di mantenimento dei cani guida. In particolare, la modifica normativa incrementa l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai suddetti soggetti per il mantenimento dei cani guida, innalzandolo da 1.000 euro a 1.100 euro ed elimina la parte della disposizione che prevedeva l’attribuzione delle predette detrazioni nel limite di spesa di 290.000 euro annui.

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