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Settembre 19, 2025
Con la Risposta n. 247 del 17 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha espresso chiarimenti in merito all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 286, L. 197/2022) è stato introdotto un incentivo volto a favorire il posticipo del pensionamento. La misura consente ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici di rinunciare all’accredito della contribuzione a proprio carico relativa all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive. La quota contributiva non più versata all’ente previdenziale viene corrisposta direttamente al lavoratore e, in base al rinvio operato dall’art. 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 161, L. 207/2024) ha ampliato l’ambito soggettivo della misura prevedendo che, oltre ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’incentivo si applica anche a coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria ex art. 24, comma 10, D.L. 201/2011. La norma richiama espressamente l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR alle somme corrisposte al lavoratore in luogo della contribuzione rinunciata.
Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che la disposizione fiscale citata menziona soltanto l’AGO e le forme sostitutive, senza fare riferimento alle forme esclusive (quali, ad esempio, la Gestione pubblica). L’interpello ha quindi sollevato la questione se anche gli iscritti a tali gestioni possano beneficiare dell’esenzione fiscale.L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/E del 30 gennaio 2025, ha chiarito che l’estensione operata dalla legge di bilancio 2025 deve intendersi riferita non solo all’ambito previdenziale, ma anche a quello fiscale. La finalità incentivante della misura sarebbe infatti vanificata se le somme corrisposte ai lavoratori iscritti alle forme esclusive fossero assoggettate a tassazione. Pertanto, nonostante l’art. 51, comma 2, lettera i-bis) TUIR, nella sua formulazione originaria, non menzioni le forme esclusive, il rinvio operato dal comma 286 – come modificato – comporta l’applicazione del regime di non imponibilità anche a tali soggetti.
In conclusione, l’Agenzia riconosce che i lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO, compresi i dipendenti pubblici, possono avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento con applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per gli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive. Le somme percepite in sostituzione della contribuzione rinunciata non concorrono quindi alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione del rispetto dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa.
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