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Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, fornisce un articolato quadro interpretativo ed operativo delle disposizioni introdotte dall’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità correlate a specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L’intervento normativo si colloca – come evidenziato nel documento di prassi in esame - in una strategia di sostegno all’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzamento del nesso tra produttività e trattamento economico, in coerenza con la Legge 26 settembre 2025, n. 144.

 

1. Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

In particolare, con riferimento agli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, gli aumenti corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento. La misura è circoscritta ai lavoratori che, nell’anno d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro e, ai fini della verifica di tale soglia, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da una pluralità di rapporti.

L’ambito oggettivo dell’agevolazione è delimitato in modo rigoroso. Essa riguarda, esclusivamente, gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio indicato e corrisposti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, nel rispetto del principio di cassa allargato di cui all’articolo 51 del TUIR.

Ne consegue che restano esclusi gli importi erogati anteriormente al 2026, pur se riferibili ai medesimi rinnovi. Nella Circolare in esame si chiarisce, tuttavia, che, qualora le previsioni contrattuali dispongano una distribuzione pluriennale degli aumenti, l’imposta sostitutiva si applica alle sole tranche corrisposte nel 2026, anche se l’erogazione sia iniziata in annualità precedenti.

 

A titolo di esempio, nel documento di prassi in esame, è riportato l’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:

· 27,00 euro dal 1° giugno 2025;

· 53,00 euro dal 1° giugno 2026;

· 59,00 euro dal 1° giugno 2027;

· 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (ossia, 27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026). Sul piano applicativo, l’agevolazione riguarda i soli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle dodici mensilità ordinarie e nelle eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità o paternità, infortunio). Restano, invece, esclusi gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni eccedenti l’orario ordinario, le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, nonché le erogazioni una tantum volte a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria. È parimenti escluso il trattamento di fine rapporto, trattandosi di componente retributiva differita.

Nella Circolare in esame si precisa, inoltre, che qualora gli aumenti contrattuali assorbano il superminimo riconosciuto al lavoratore, anche la parte di superminimo oggetto di assorbimento può beneficiare della tassazione sostitutiva.

 

Un’ulteriore puntualizzazione concerne l’interazione con i regimi agevolativi per il rientro dei ricercatori e per i lavoratori impatriati. In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce

che l’imposta sostitutiva del 5 per cento si applica esclusivamente sulla quota imponibile

dell’aumento contrattuale, coerentemente con la disciplina di favore che riduce la base

imponibile ordinaria.

Sotto il profilo degli effetti sul reddito complessivo, la Circolare in esame richiama l’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, evidenziando che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini delle detrazioni commisurate allo stesso. Tuttavia, al fine di evitare effetti penalizzanti in contrasto con la ratio della disposizione, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui al decreto legge n. 3 del 2020, il reddito assoggettato a imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare la capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che il regime opera automaticamente per il tramite del sostituto d’imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore, salva la facoltà di quest’ultimo di rinunciare espressamente e per iscritto alla tassazione sostitutiva, optando per quella ordinaria.

Nell’ipotesi di pluralità di rapporti nel 2025, viene chiarito che il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro le informazioni necessarie alla verifica del requisito reddituale, mediante consegna delle certificazioni uniche o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. In mancanza di sostituto d’imposta, l’agevolazione può essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2026.

 

Rimane fermo l’obbligo, in dichiarazione, di ricondurre a tassazione ordinaria le somme eventualmente assoggettate a imposta sostitutiva in assenza dei presupposti, nonché la possibilità di optare per il regime ordinario, qualora ritenuto più conveniente.

Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

2. Tassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno,

festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni

 

Nella seconda parte del documento di prassi in esame si analizza la disciplina recata dai commi 10 e 11 del citato articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, che introducono, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva del 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità di turno, entro il limite annuo di 1.500 euro.

Le somme agevolabili, viene ricordato, sono quelle corrisposte in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Con riferimento al lavoro notturno, la nozione è ancorata alla disciplina del D.Lgs. n. 66

del 2003. Per il riposo settimanale rileva quello individuato dai CCNL, indipendentemente dalla coincidenza con la domenica. Quanto al lavoro a turni, la Circolare rinvia alle definizioni normative ed alle eventuali specificazioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale. L’Agenzia delle Entrate ritiene comprese nell’ambito applicativo anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro considerate.

Il limite di 1.500 euro annui assume natura di franchigia e, di conseguenza, le somme eccedenti concorrono alla formazione del reddito e sono assoggettate a tassazione ordinaria. Restano esclusi gli importi previsti da accordi territoriali o aziendali, gli istituti retributivi indiretti o differiti, le componenti della retribuzione ordinaria, nonché i compensi per lavoro straordinario, salvo che si tratti di prestazioni notturne o festive. Non rientrano, inoltre, nella disciplina di favore i compensi che, pur qualificati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

L’agevolazione, infatti, riguarda esclusivamente importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è demandata ai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei lavoratori che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, da determinarsi considerando l’insieme dei redditi percepiti anche in presenza di più rapporti.

La disciplina non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico e termale, per i quali il comma 18 della medesima legge prevede un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Anche in questo caso l’applicazione è automatica, salva rinuncia scritta del lavoratore, e restano ferme le ordinarie regole contributive.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro in caso di pluralità di rapporti nel 2026 e di percezione di somme già assoggettate a imposta sostitutiva. In assenza di sostituto d’imposta, la detassazione può essere fruita in dichiarazione. I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono al reddito complessivo, ma devono essere considerati, anche in questo ambito, ai fini del trattamento integrativo per evitare effetti pregiudizievoli.

Infine, nella Circolare in esame si richiama l’applicazione - per entrambe le misure agevolative - delle disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, nonché il ruolo di vigilanza delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate al fine di garantire uniformità applicativa delle istruzioni fornite.

 

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