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Oggetto: Proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare n.42/2026, illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 20261 in materia di incentivo al posticipo del pensionamento. Come noto tale misura consente ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive la facoltà di rinunciare all’accredito della quota contributiva pensionistica (IVS) a proprio carico: gli importi corrispondenti saranno pertanto erogati ai medesimi mediante la retribuzione.

Le condizioni necessarie affinché il lavoratore possa esercitare tale diritto sono alternativamente:

  • aver maturato entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile2 (c.d. “Quota 103”), pari a 62 anni di età e 41 anni di contributi;
  • aver maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata3 (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

 

In entrambi i casi il lavoratore deve scegliere di proseguire l’attività lavorativa dipendente, pur avendo raggiunto il diritto ad uno dei due trattamenti.

 

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in argomento. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro che pertanto continua ad alimentare la posizione del lavoratore;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale qualora non fosse esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Tali somme non sono imponibili ai fini fiscali.

 

Inoltre, con riferimento alla cessazione degli effetti dell’incentivo al posticipo del pensionamento, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa di produrre effetti:

- in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore -fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità- o al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia;

- in caso di esercizio da parte del lavoratore della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.

 

Procedura di riconoscimento

Il lavoratore interessato deve dare comunicazione all’Inps ai fini della verifica dei requisiti spettanza della misura; l’istituto entro trenta giorni comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”. Per tutte le ulteriori istruzioni operative e contabili e i chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura, si rinvia alle circolari n. 82/2023, n. 102/2025 e n. 19/2026, con le quali sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento.

 

 

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