- Chi siamo
- Notizie
- Servizi
- Convenzioni
- Essere socio
- Eventi
- Contatti
- Login
- |
Aprile 8, 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 5 del 31 marzo 2026 con la quale ha provveduto a fornire importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.
È opportuno rammentare che con la Legge di Bilancio 2025 è stato prorogato, per l’anno 2026, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all’art. 44, commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies del d.l. 109/2018, per le imprese che cessino o che abbiano cessato l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazione. In tal caso, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
La Circolare chiarisce che è possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS in due ipotesi alternative tra loro:
· laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”;
· laddove “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”.
Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi, alternativamente:
PER INFORMAZIONI:
Avvio sperimentazione piattaforma SIISL
Aprile 8, 2026
L'outlook della settimana. Il punto al 7 aprile 2026
Aprile 7, 2026
ISTAT: Occupati e Disoccupati – Febbraio 2026
Aprile 1, 2026