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Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 31 marzo 2026 – CIGS per i lavoratori di imprese in cessazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 5 del 31 marzo 2026 con la quale ha provveduto a fornire importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.

È opportuno rammentare che con la Legge di Bilancio 2025 è stato prorogato, per l’anno 2026, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all’art. 44, commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies del d.l. 109/2018, per le imprese che cessino o che abbiano cessato l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazione. In tal caso, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

La Circolare chiarisce che è possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS in due ipotesi alternative tra loro:

· laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”;

· laddove “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”.

 

Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi, alternativamente:

  • la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo;
  • la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033che allo stato attuale costituisce l’unica regolamentazione del concetto di“recupero occupazionale” in ambito CIGS.

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