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Ottobre 27, 2026
L’INPS, con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa.
In particolare, la legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo, il dipendente:
Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Nello specifico, l’INPS chiarisce:
PER INFORMAZIONI:
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