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Ottobre 28, 2026
Ci siamo, dopo altre un anno di discussione è stato approvato con Delibera 570/2026 del 26/10/2026 del Consiglio Comunale (su proposta dalla Giunta Comunale in pari data) l’aggiornamento al Regolamento 388/19, che ha visto per molte parti l’opera e la condivisione delle associazioni di categoria, tra cui L’EPAT- Fipe, soprattutto nelle parti riguardanti le semplificazioni, le nuove configurazioni e gli oneri, nonché il passaggio dal vecchio al nuovo.
Com’è noto siamo ancora in regime di straordinarietà post Covid, ma la Città ha voluto già da oltre un anno riconvertire la straordinarietà in ordinarietà, prevedendo che i dehors straordinari rinnovati con semplici comunicazioni siano aderenti alle prescrizioni del regolamento, differenziandosi solo per la burocrazia di presentazione e per le planimetrie che dal 26 Ottobre, per determina Dirigenziale, sono da presentare anche per i dehors straordinari.
Gli ultimi emendamenti fuori sacco hanno subito pesantemente l’influsso delle condanne al comune da parte del tribunale, per il disturbo nelle zone di così detta movida, sentenze non condivisibili, ma che comunque hanno portato ad una stretta incisiva per i dehors di quelle zone.
In proposito le misure appaiono potenzialmente utili alla tutela dei pubblici interessi per la tranquillità delle zone e contro il degrado e per questo hanno avuto la nostra condivisione, come tutta la riforma del regolamento dehors.
Continuiamo a ritenere che peraltro i dehors, se ben gestiti dagli operatori, sono utili al perseguimento di quei valori che la città cerca di tutelare e non la causa del non rispetto degli stessi.
Scontri, furti, fuochi e dj improvvisati sono nei luoghi pubblici e non nei dehors.
E per questo abbiamo sostenuto ed ottenuto che non esista una regola generale di capienza dei dehors che era stata proposta nella misura di un metro quadro a persona. I dehors non vanno limitati nelle capienze a prescindere dagli eventi che ne caratterizzano l’uso, appunto perché gli stessi rispondono a criteri di controllo degli operatori della somministrazione, che intendono continuare ad esercitare secondo le regole il diritto al lavoro, diritto costituzionale non meno rilevante della tutela della tranquillità e della sicurezza del territorio cittadino.
Pubblichiamo lo schema dell’attuale regolamento come derivato dalle modifiche della delibera approvata, avvertendo gli operatori associati di prestare molta attenzione alle regole, diventate sempre più stringenti ed interpretabili.
Di seguito una scheda riepilogativa delle principali novità approvate, sulla base del testo coordinato con gli emendamenti.
La disciplina riguarda gli spazi e le strutture all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, destinati al consumo di alimenti e bevande.
È ora possibile chiedere la concessione del dehors anche a tempo indeterminato.
Per i piccoli dehors D1 fino a 2 tavolini, 4 sedie e 4 mq, l’istanza può essere presentata senza planimetria.
La semplice sostituzione di arredi/ombrelloni con altri identici per caratteristiche non richiede nuova istanza né comunicazione.
Si possono trasformare strutture già assentite in padiglioni P1 o P2, se ricorrono i requisiti.
Diventano ostativi anche i debiti per monetizzazione del fabbisogno parcheggi.
In caso di revoca per determinate violazioni, scatta il divieto di nuova occupazione per un anno per lo stesso locale.
Restano i tipi D1, D2, D3 e viene introdotto il D4.
D4: nuova tipologia
È un dehors:
Su terrazza fissa.
Ammesso solo in prossimità dei corsi d’acqua.
Definito caso per caso mediante progetto specifico.
Soggetto a titolo abilitativo edilizio e Conferenza dei Servizi.
Restano P1 e P2, e viene introdotto il P3.
P3: nuova tipologia
È collocabile:
In prossimità dei corsi d’acqua.
Previa specifica istruttoria.
Con titolo abilitativo edilizio.
Con valutazione in Conferenza dei Servizi.
Con obbligo di Piano Operativo per sgombero/rimozione in caso di rischio idraulico.
L’istanza va presentata:
Con le modalità previste dalle Linee Guida pubblicate sul sito istituzionale della Città.
Corredata dalla dichiarazione di conformità alle prescrizioni del Regolamento e delle Norme Tecniche.
Termine del procedimento
Il procedimento si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, salvo sospensione/interruzione dei termini per integrazioni o pareri.
Termine di presentazione
Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della decorrenza dell’occupazione richiesta.
Per dehors D1 costituiti da:
Massimo 2 tavolini.
Massimo 4 sedie.
Occupazione complessiva non superiore a 4 mq.
È possibile presentare l’istanza senza planimetria, purché nel rispetto delle Norme Tecniche e degli altri regolamenti in materia di occupazione.
Implicazione pratica
Per questa tipologia il procedimento è alleggerito e non richiede, secondo il testo approvato, il ricorso alla planimetria allegata.
Nuova regola
La concessione per dehors può essere chiesta:
In via temporanea.
A tempo indeterminato.
Può cessare:
Per rinuncia del titolare.
Oppure può essere revocata o sospesa motivatamente per ragioni di pubblico interesse o negli altri casi previsti da legge o regolamenti.
Alla scadenza:
Si può chiedere proroga.
Oppure rinnovo.
Proroga
Va richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.
Con autocertificazione di conformità.
Rinnovo
Va richiesto entro l’anno successivo alla scadenza.
Con autocertificazione di conformità.
Serve nuova istanza
Se si intende modificare il dehors.
Non serve nuova istanza
Se vi è solo la sostituzione di:
Arredi.
Elementi a servizio del dehors.
Ombrelloni.
Purché i nuovi elementi abbiano le medesime caratteristiche estetico-formali, dimensionali, qualitative e quantitative di quelli sostituiti e siano conformi alle Norme Tecniche.
Effetto pratico
In tali casi:
Nessuna comunicazione.
Nessuna nuova istanza.
Costituisce causa di diniego l’esistenza di debiti del richiedente verso il Comune relativi a:
Canoni pregressi.
Tributi.
Oneri di monetizzazione del fabbisogno parcheggi di cui al Regolamento n. 329.
Rilievo operativo
Questa causa ostativa vale:
Per il rilascio.
Per la proroga.
Per il rinnovo.
E, per i padiglioni, anche in sede di rilascio della concessione collegata al titolo edilizio.
Precisazione contenuta nella deliberazione
Non sono considerati morosi i soggetti che hanno un piano rateale in corso e risultano regolarmente adempienti.
La concessione viene rilasciata solo dopo:
Il pagamento del canone dovuto; oppure
Il pagamento della prima rata, se ammessa la rateizzazione.
Il nuovo art. 5-bis consente, per le strutture:
Con concessione in corso di validità.
Regolarmente installate.
Senza debiti verso la Città come definiti dall’art. 5, comma 2.
Di chiedere la trasformazione in padiglione P1 o P2.
Cosa occorre
Va presentata:
Istanza per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Secondo le modalità indicate nelle Linee Guida.
Natura del padiglione
I padiglioni sono qualificati come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano:
Di titolo edilizio.
Della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
SCIA
La superficie del padiglione costituisce ampliamento della superficie di somministrazione e richiede SCIA al competente Servizio al termine dei lavori di realizzazione.
Condizioni per il rilascio
La concessione viene rilasciata:
Contestualmente al titolo abilitativo edilizio.
Solo dopo il pagamento del canone o della prima rata.
La concessione in deroga:
Può riguardare sia dehors sia padiglioni.
Richiede una proposta progettuale.
È ammessa in presenza di particolari esigenze di interesse pubblico oppure di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga alle Norme Tecniche.
Rilascio
La deroga è rilasciata con provvedimento del Dirigente competente.
È espressamente richiesta la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nei casi previsti:
Dall’art. 23 del Regolamento comunale n. 318.
Dal relativo Protocollo Operativo.
Implicazione pratica
L’occupazione con dehors/padiglioni non va valutata solo sul piano urbanistico o viabilistico, ma anche sotto il profilo acustico quando ricorrono i casi richiamati dal regolamento comunale sull’inquinamento acustico.
Il testo coordinato aggiunge due previsioni rilevanti.
La Giunta può:
Individuare aree del territorio cittadino nelle quali introdurre limitazioni o divieti, anche temporanei, per dehors e padiglioni.
Stabilire in specifiche aree criteri e prescrizioni differenziati su:
Tipologie.
Dimensioni.
Collocazione.
Durata delle occupazioni.
Finalità dichiarate
Le misure sono collegate a:
Vivibilità urbana.
Riposo e tranquillità dei residenti.
Decoro.
Sicurezza.
Piena fruibilità degli spazi pubblici.
Contrasto del degrado.
Quando può intervenire la revoca / divieto
Tra i casi previsti rientrano:
Tre violazioni in dodici mesi del regolamento.
Tre violazioni in dodici mesi in materia di:
Impatto acustico.
Ordine pubblico e sicurezza.
Vendita di alcolici.
Ordinanze sindacali.
Utilizzo difforme.
Degrado o mancata manutenzione.
Morosità.
Non conformità non adeguabile della struttura.
Motivate ragioni di pubblico interesse.
Effetto più incisivo
In caso di revoca o divieto per i motivi indicati nel testo, il titolare non può occupare il suolo pubblico con dehors o padiglioni, per il medesimo locale, per un anno dalla data di effettiva rimozione della struttura, che deve essere comunicata formalmente al servizio competente.
Cosa viene meno
La deliberazione segnala che è eliminata la precedente facoltà di reinstallazione previa cauzione.
I dehors e gli altri manufatti già autorizzati secondo la disciplina precedente, ma non conformi al nuovo regolamento:
Devono adeguarsi entro 24 mesi.
Salvo eventuali deroghe o proroghe previste da normativa statale o da specifiche disposizioni comunali.
Questa previsione non prolunga la durata delle autorizzazioni in corso.
Le modifiche alle Norme Tecniche incidono soprattutto su:
Rapporti con sosta e carreggiata.
Spazi pedonalizzati.
Distanze e visibilità in prossimità dei semafori.
Condizioni per collocazioni oltre la carreggiata in casi particolari.
Nuova disciplina di dettaglio per le strutture presso i corsi d’acqua.
Punto operativo rilevante
Per le occupazioni in deroga negli spazi pedonali, il testo consente un regime più flessibile rispetto ai limiti ordinari, fermo il necessario esame istruttorio.
Per ogni approfondimento, evitate errori tecnici e rivolgetevi all’Epat.
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